IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 4, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizione in materia di risorse idriche, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri istruito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, il compito di determinare, con propri decreti, nell'esercizio delle funzioni previste dal medesimo art. 4 della richiamata legge n. 183 del 1989, tra l'altro: a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17; d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17; e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche; f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonche' i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile; Ritenuta la necessita' di regolamentare la materia di cui sopra; Considerato che per la protezione delle acque dall'inquinamento in attesa del recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e dell'emanazione delle relative norme tecniche di attuazione, continueranno ad applicarsi le norme tecniche della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque 4 febbraio 1977, emanate ai sensi dell'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319; Sulla proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, formulata nella seduta del 2 agosto 1995; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella riunione dell'8 febbraio 1996; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono definiti in conformita' a quanto indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto: a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica; b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17; d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolare generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17; e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche; f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonche' i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile.